27/09/2020 – Validità di una Licenza di Porto d’Armi

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Distinto dott. Milazzo,
mi chiamo XXX XXX,
desideravo porle un quesito a cui non ho trovato una risposta chiara od univoca.
Possiedo una licenza per porto di fucile per tiro a volo, rilasciata in data 15 settembre 2015.
Non sono certo che sia ancora valida
La sua validità dovrebbe essere 6 anni.
Con la nuova legge i nuovi porto d’armi dureranno 5 anni.
La legge è retroattiva?
da qualche parte ho letto a proposito della Attuazione della direttiva (UE) 2017/853…si riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione, nonché di quelle rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto…il mio dovrebbe essere ancora valido dunque?

Il dubbio e la preoccupazione nascono dal fatto che mio padre ed un suo amico sono saliti dalla Sicilia per portarmi le armi (regolarmente denunciate) alla mia nuova residenza a XXX, essendo io impossibilitato, per motivi lavorativi a scendere giù per prenderle,
Solo adesso, al momento della comunicazione al commissariato di XXX ho notato la data di rilascio ed il dubbio della validità della licenza.
La ringrazio in anticipo per il suo tempo e la ringrazierei se volesse rispondere alla mia mail.

Distinti saluti
dott. XXX XXX

 

Preg. Dott. XXX buongiorno,
ringraziando il cielo il fondamento primo del nostro “diritto” si basa sul fatto che una legge non può essere “retroattiva”.

Tutte le licenze di porto d’armi (pistola/fucile), qualunque essa sia la destinazione (tiro a volo, caccia, difesa personale), hanno validità 5 anni a decorrere dal 14/09/2018.

Una licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo rilasciata (ad esempio) il 13/09/2018 ha una validità di 5 anni oltre l’anno di rilascio (6 anni quindi… inutile legalese italiano), pertanto il Suo titolo ha una validità complessiva di 6 anni.

Cordialità

Marco Milazzo

 

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 20 agosto 2018 n.104
Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. (18G00127)
(GU n.209 del 8-9-2018)
Vigente al: 14-9-2018

Art.4 (Note all’art.4)
La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

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