Licenza di collezione: quando due armi non sono proprio “uguali”

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La risposta del Ministero dell’Interno

 

È un tema sempre attuale… un Amico, in questi giorni, mi domandava in quali circostanze è consentita la possibilità di collezionare due armi “uguali” secondo le normative vigenti.

Torniamo a parlare quindi di Licenza di collezione di armi comuni da sparo.

Come tutti sappiamo, l’art.10 della legge 110/75, impone un obbligo ben preciso:

[…] La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale […]

Un esemplare per modello quindi.

Qualcuno potrebbe dire “beh, il catalogo nazionale è stato abolito quindi la norma non è più attuabile“.

NO, non è questo il vulnus




 

Una circolare datata 15 ottobre 1996

 

Nel 1996 la Questura di Padova pose un espresso quesito in tal senso:

“Se sia consentito detenere in collezione più di un esemplare di armi dello stesso modello ma non perfettamente uguali tra loro in quanto si differenziano sia per i contrassegni impressi sulle stesse sia per la loro destinazione.

Con la circolare 559/C-50.64 39-E-85, datata 15 ottobre 1996, il Ministero dell’Interno rispondeva:

[…] Premesso quanto sopra, questo Ministero, sentito il parere della commissione […] e tenuto conto del disposto dell’art. 10 comma VI della legge 110 che consente di detenere in collezione non più di un esemplare per ogni modello di arma, ritiene che, pur trattandosi di più esemplari di armi dello stesso modello, ne possa essere consentita la detenzione in quanto i punzoni ed i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma […]




 

E se qualcuno dovesse incorrere in questo “problema”?

 

Nell’archivio storico del Ministero dell’Interno (raggiungibile dal web) purtroppo non è presente l’anno 1996; la circolare 559/C-50.64 39-E-85 datata 15/10/1996 c’è, esiste, ed è annoverata su centinaia di siti specializzati.

In caso di necessità, facendo presente quanto fin qui esposto, non sarà difficile agli Organi competenti reperire il documento tramite i propri canali.

Se qualche Amico poi fosse in possesso di una copia del documento sarebbe un piacere, per me e per la collettività, poterlo inserire all’interno di questo articolo.

Spero di esser stato d’aiuto a qualcuno.

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