Facciamo il punto su quali siano gli obblighi previsti dalla legge.
(aggiornato al 23/02/2017)
Di cosa è consentita la detenzione, acquisto, porto e/o trasporto… ed ovviamente impiego.
La stesura di questo articolo nasce da una buona “mole” di domande a me poste da tantissimi utenti e, credetemi, è uno degli argomenti più “cavillosi” da affrontare… a dire il vero in questo particolare momento, dove gli impegni lavorativi si incastrano “molto male” tra loro, avrei voluto farne a meno, ma son fatto così… “a domanda” rispondo!
Indubbiamente il tema è uno degli aspetti “più delicati”, e maggiormente interpretati, dell’intera materia armi.
Vediamo insieme cosa prevede la legge Italiana, fissando prima di ogni altra cosa un logico (ma anche giuridico) caposaldo: ciò che la legge non prevede come reato (o vietato) è di fatto consentito!
Detto questo, tutto dovrebbe essere più semplice… magari lo fosse!
Detenzione
Piccolissima premessa: in Italia NON è consentita la raccolta (ai fini collezionistici ad esempio) delle munizioni, come invece avviene in moltissime nazioni del mondo; dobbiamo entrare nell’ottica che se detieni (e/o acquisti) munizioni di un determinato calibro (consentito), anche una sola munizione, devi necessariamente “esercitare il godimento di un’arma” (non solo possesso, pensiamo anche al comodato).
Un Cittadino Italiano su suolo Italiano, con la “sola denuncia” (chiamiamola più semplicemente così), secondo la legge può detenere:
200 Munizioni confezionate per arma corta (o per “altra arma comune da sparo”);
1500 Munizioni confezionate per arma lunga in calibro “da caccia”
5 Kg Complessivi di Polveri della I a categoria (da lancio o da sparo… non sono la stessa cosa!)… complessivi vuol dire che ciò che è contenuto all’interno delle munizioni fa cumulo!… non disperare, esiste per legge una semplicissima comparazione che vedremo a breve.
Delle “famose” 1500 Munizioni da caccia, se SPEZZATE (quindi non composte da “palla unica”), se ne deteniamo un quantitativo inferiore o pari a 1.000 NON sussiste l’obbligo di denuncia.
Per i “puristi“… lo so benissimo che l’articolo 26 della legge 110/75 recita così:
È soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
La questione è ormai abbondantemente superata!
Nel ’75, con la tristissima definizione “a pallini“, il Legislatore voleva intendere munizionamento spezzato = prendi una palla, tagliala in due… ecco, munizionamento spezzato!
Il Pallettone per la legge italiana NON ESISTE!!! E non è Marco Milazzo a dirlo… la Corte di Cassazione, il Ministero dell’Interno… non mi dilungo oltre, per chi volesse approfondire l’argomento spezzato/pallini ecco il link di quanto ha collezionato il Dott. Edoardo Mori nel corso degli anni!
Purtroppo però è triste dover ammettere che nel 2017 ancora fiocchino fior fiore di Notitia Criminis proprio per omessa denuncia dei Pallettoni…
Per concludere l’argomento detenzione è anche utile dire che, se sei un Tiratore Agonista, un Istruttore dell’Unione Italiana Tiro a Segno oppure un Perito Balistico, hai la possibilità richiedere al Prefetto l’aumento del limite imposto di 200 munizioni per arma corta ad un massimo di 1.500 (oltre le 200 previste); per informazioni consulta appunto il sito web della tua Prefettura U.T.G. competente.
Pacifico che, se parliamo di detenzione, è intrinseca anche la custodia delle munizioni (e/o esplodenti)… che, come per le Armi, deve contemplare ogni requisito di diligenza (impossibilità di accesso ai minori, incapaci, eventuale furto, etc.).
Comparazione (equipollenza) Polveri/Munizioni.
Lo so… ho scelto un’immagine che potesse attirare la tua attenzione! 🙂
In realtà non c’è nulla da inventarsi ed il calcolo è molto semplice; prendiamo come riferimento 1 kg di polvere della Ia categoria (da sparo o da lancio… ripeto, non sono la stessa cosa!)… ad un chilo di polvere equivalgono:
300 Munizioni per armi lunghe caricate con polvere nera (appunto, da sparo!);
560 Munizioni per armi lunghe caricate con polvere senza fumo (appunto da lancio!);
12.000 Munizioni a percussione anulare (esempio 22 LR, 17 HMR, etc.);
4.000 Munizioni per arma corta;
25.000 Munizioni per armi in calibri Flobert;
12.000 Munizioni a salve.
Rispetto a quanto detto finora, quindi, ogni Cittadino Italiano legittimato a detenere armi, munizioni ed esplodenti, specie se esercita l’attività della ricarica domestica (delle munizioni ovviamente) , deve principiare proprio dai 5 chili consentiti… non ci sono altri calcoli strani da fare!
Nessun privato Cittadino può detenere 5 Kg di polvere ed “in più” una sola munizione… è fuori dai limiti di legge!
Quindi se ricarichi ed hai, ad esempio, 600 munizioni da caccia spezzate (io mi rifiuto di chiamarle “a pallini”… ‘sta dicitura ha già fatto troppi danni), sappi che per la legge è come se vessi più di un chilogrammo di polveri di Ia categoria.
Mi è capitato di dover assistere alcuni Clienti che hanno riscontrato varie problematiche nel rapporto ricarica / reintegro/ comunicazione con le autorità di P.S…. ad un mio assistito in particolare, per competenza sotto una Stazione Carabinieri, veniva richiesta un’assurda “autocertificazione” nella quale dichiarava che per il “9X21” utilizzava “3,9 grani”, per il “45 A.C.P.” “5,1 grani”, e così via… una richiesta che non trova alcun fondamento legislativo per i privati!
Se tu che stai leggendo questo articolo hai lo stesso problema non preoccuparti… il riferimento normativo è il seguente: R.D. 6 maggio 1940 n. 635 – “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” (noto anche come Allegato B) – Articolo V – Capitolo 3… ed in bocca al lupo! 🙂
Per piacere, nessuno critichi adesso il Legislatore… proprio questo è un esempio di come fare chiarezza!
Il “Controllore” non può oggettivamente star lì, appunto in sede di controllo, a verificare che un calibro 6,35 Browning (25 A.C.P.) sia infinitesimamente più piccolo di un .50 Action Express… praticamente ogni Agente di Pubblica Sicurezza dovrebbe essere un esperto in Armi e Munizioni!
A mio avviso questa tabella comparativa è comodissima… 4.000 Munizioni per arma corta = un chilogrammo… punto!
Già immagino i commenti sull’ultima “voce”… Munizioni a Salve… ebbene si!
Un qualcosa cui non molti badano è proprio il possesso (quindi detenzione) di munizioni a salve… in parole povere, se tu hai un’arma in 9×21 e detieni munizioni a salve nello stesso calibro… beh… fanno cumulo con le “famose” 200 per arma corta! Vanno denunziate!… di cosa sia una denuncia munizioni, così come quando prevista, ne parleremo a breve…
Sull’argomento “a salve” voglio concludere chiarendo che i calibri 6mm, .380 ed 8mm Blank, sono ad oggi strumenti di segnalazione acustica… praticamente una sorta di giocattoli… Scacciacani li chiama la legge!
Questi calibri non sono soggetti a denunzia e sono di libera vendita… sul 9mm Blank per il momento preferisco non esprimermi!
Polveri di Ia Categoria… Chiarimento.
Che gli esplodenti si suddividano in 5 categorie, per assurdo, a noi poco riguarda… tutte le polveri per la ricarica domestica sono di Ia Categoria… attribuire però ad ogni cosa il nome “polvere da sparo” è quanto di più sbagliato possa esistere!
Già la tabella comparativa estratta dall’Allegato B del T.U.L.P.S. dovrebbe farci comprendere che esistono due differenti entità: la polvere da sparo e la polvere nitrica.
Polvere da Sparo.
Detta anche polvere nera o black powder è la “classica” polvere composta da nitrato di potassio (salnitro), zolfo e carbone… punto! Non ce ne sono altre!
La Polvere da Sparo viene impiegata, ad esempio, in tutte le armi ad avancarica… ma anche nella ricarica originaria del calibro 45/70 (per citarne uno)… con il calibro 9×21 I.M.I. non ha nulla a che vedere!
Ora… riguarda la tabella sopra, “300 Munizioni per armi lunghe caricate con polvere nera“… vedi perché bisogna utilizzare la giusta terminologia anche nelle denunce (ad esempio)?
Polvere da Lancio
Detta anche Polvere Nitrica, Polvere Infume, Polvere Senza Fumo o Polvere Nitrica Infume… è la polvere che utilizziamo tutti per il caricamento delle moderne munizioni.
Acquisto.
Alcuni di noi forse non si rendono conto dell’importanza di ciò che si dichiara all’Armiere in fase di acquisto; in termini di Pubblica Sicurezza le fasi di Primo Acquisto e/o di Reintegro seguono due strade del tutto differenti.
Solitamente in Armeria le domande sono due:
- Primo Acquisto?
- Reintegro?
In realtà ci sarebbe anche un’altra “opzione”… ossia il Consumo entro le 72 ore (vedi Il consumo delle munizioni entro “72 ore” dall’acquisto – Chiarimento)… ma analizziamo subito le prime due.
Primo Acquisto.
Non hai mai avuto munizioni (od esplodenti) in denuncia oppure hai la necessità di ampliare i limiti imposti da quanto già in passato avevi denunciato?
Questo è ciò che va dichiarato all’Armiere all’atto della vendita… ed entro le 72 ore hai l’obbligo di effettuare la denuncia di detenzione alle autorità di P.S. (vedremo in seguito le modalità).
Reintegro.
L’acquisto è conseguente ad un naturale consumo di quanto in passato avevi già denunciato… un esempio per tutti… ho 100 munizioni calibro 9×21 in denuncia, le ho sparate in poligono, vado in armeria e ne acquisto altre 100… questo è il reintegro.
Il reintegro NON è subordinato ad alcuna comunicazione alle autorità di P.S…. più semplicemente, se reintegro non devo fare ulteriori denunce.
Consumo entro le 72 ore.
Come detto qualche rigo più su, non per forza abbiamo la necessità di “possedere” un’arma… mettiamo il caso di essere orientati su di una determinata pistola da tiro in calibro 22 Long Rifle… noi di 22 L.R. in denuncia non abbiamo nulla, quindi per legge non possiamo acquistare le munizioni ma, un nostro amico, per comodità (essendo l’arma sportiva) ci viene in contro “facendocela provare”… tra me Marco e l’amico Mario (come sempre nome di fantasia) si stila un Comodato… di fatto, per provare sta benedetta pistola. le cartucce (italianissimo) le dovrò pur comprare!
Questo, ad esempio, è il caso in cui è necessario dichiarare all’Armiere il Consumo entro le 72 ore (alcuni scrivono consumo in giornata)… la legge non lo vieta affatto, la detenzione delle munizioni, così come per le armi, deve essere dichiarata alle Autorità entro le 72 ore… e, così come detto all’inizio di questo articolo, ciò che la legge non prevede come reato (o vietato) è di fatto consentito!
Ovvio è che, qual ora il consumo delle munizioni dovesse avvenire oltre le 72 ore la denuncia sarebbe d’obbligo (così come per il Comodato)… la denuncia ovviamente non si presenta allo scadere della 72a ora, ergo… regoliamoci di conseguenza!
Sembrerebbe quasi inutile dirlo… ma è sempre meglio ricordare… che munizioni ed esplodenti si possono acquistare esclusivamente a seguito di presentazione di valido titolo abilitativo (Porto d’Armi, Tessera di Riconoscimento Giudici e Magistrati, etc.).
IMPORTANTE.
Se già detieni di fatto, ad esempio, 200 cartucce per arma corta, NON PUOI (ripeto NON PUOI) assolutamente comprare “una scatola da 50″… tanto quelle stanno a casa… non esiste proprio!
200 Arma corta, 1500 arma lunga (in calibro venatorio)… c’è poco da inventare e/o interpretare!
Acquisto presso una Sezione dell’Unione Italiana Tiro a Segno.
L’acquisto presso una Sezione dell’UITS, comunemente detta al “Tiro a Segno” NON impone alcun obbligo di legge se non il consumo in loco del munizionamento… sarò più chiaro…
Se NON hai il porto d’armi ma sei iscritto ad una sezione del Tiro a Segno Nazionale, PUOI acquistare tranquillamente le munizioni per spararle all’interno della sezione stessa.
Se hai il porto d’armi PUOI acquistare, sempre tranquillamente le munizioni, sempre per spararle all’interno della sezione stessa.
Tutte le munizioni acquistate, e quindi consumate, presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale NON fanno cumulo con quanto abbiamo in denuncia.
Un esempio per tutti… io Marco Milazzo, ho a casa (ed in denuncia) 200 munizioni per arma corta… presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale ne posso acquistare anche 10.000 (diecimila)…
Tanto, IN NESSUN CASO puoi portare a casa munizioni acquistate presso una sezione del T.S.N.
Il Tiro a Segno Nazionale è altresì l’UNICO Ente in grado di CERTIFICARE… anche il consumo di munizioni… leggendo fino in fondo questo articolo capirai cosa intendo dire.
Trasporto.
Come per le Armi è buona norma trasportare anche il munizionamento in assenza della pronta disponibilità (a meno che, con porto di Pistola per Difesa Personale non si trasportino, od anche portino, ad esempio, munizioni per arma corta); pacifico, ed anche ovvio, qual ora non in possesso di titoli abilitativi al “porto” nella specifica circostanza, è dovere del Cittadino trasportare separatamente armi e munizioni… tradotto in soldoni, il fucile in una borsa, le cartucce in un’altra… non facciamo i “pignoli” con gli articoli di legge e sentenze varie… dimostriamo sempre la nostra volontà di non avere in alcun caso la pronta disponibilità di un’arma, pronta quindi al proprio impiego!
Già enunciati prima, come per l’acquisto, i titoli di Pubblica Sicurezza che abilitano il Cittadino Italiano al trasporto sono sempre gli stessi (es. porto d’armi).
I quantitativi massimi consentiti sono:
200 Munizioni confezionate per arma corta (o per “altra arma comune da sparo”);
1500 Munizioni confezionate per arma lunga in calibro “da caccia”
5 Kg Complessivi di Polveri della I a categoria (non sto a ripetere).
Chi in possesso di Licenza Prefettizia (ex artt. 50 e 51 T.U.L.P.S.), già sopra descritta, può trasportare un quantitativo massimo di 600 munizioni per arma corta.
Ricarica Domestica.
Io sono originario di Palermo, quindi Siciliano… e come si dice da noi, qui i telefoni si rompono!
Tantissimi articoli, pubblicati da vari autori su vari social, descrivono come poter ricaricare, e successivamente denunciare, il quantitativo delle munizioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza… personalmente non sono affatto d’accordo!
Ripeto, personalmente… è un parere personale…
In Italia abbiamo la Licenza di Fabbricazione Munizioni, che è una licenza vera e propria, la Licenza di Caricamento (o Ricarica) concessa alle Armerie che ne hanno i requisiti, e ne hanno fatto apposita domanda… e poi la Ricarica Domestica… che se non regolamentata benissimo è addirittura non regolamentata, ma di fatto consentita!
Io scrivo sempre cercando di non esprimere giudizi… ma perché “disturbare il cane che dorme“?
Vuoi denunciare 200 munizioni per arma corta? Comprale! Poi il reintegro con ricarica domestica è consentito… perché devi passare per forza da 0 a 200 i 0,8 secondi???
E se anche fossero le 1.500 perché ti è stata concessa (concessione, ricordiamolo sempre) la Licenza Prefettizia… amen… c’è poco da fare… comprale e poi con la ricarica nel tempo potrai sempre reintegrare!
Le munizioni in “primo acquisto” LE DEVI COMPRARE!
Quello che alcuni di noi non si rendono conto è che il comportamento (mi si perdoni il termine) sconsiderato di pochi danneggia (di fatto) l’intera collettività degli appassionati che vivono il mondo delle armi… e questo non va affatto bene!
La Ricarica ti consente di poter reintegrare i quantitativi che consumi, di volta in volta, in poligono e/o nell’esercizio dell’attività venatoria, senza per questo dover fare ulteriori denunce… reintegrare, RICARICARE…”RI”! NON PRODURRE!!!
Denuncia.
Abbiamo scritto (ho scritto) tante belle parole… ma la “paura” di tutti si può racchiudere in un solo vulnus… la denuncia… le “5W“del giornalismo anglosassone! (per comodità le traduco in italiano)
Chi (Who).
Ovviamente il Cittadino Italiano Legale Detentore di Armi.
Cosa (What).
Bella domanda… stiamo parlando di Munizioni… quindi “il cosa” sono le MUNIZIONI!
Ma cosa denunci?
Qui il discorso sarebbe molto più lungo dell’articolo stesso… purtroppo siamo in Italia… e che Garibaldi ci abbia in qualche modo unificato ancora non ce ne rendiamo conto.
Se tu denunci 100 Munizioni per arma corta, non è detto che in tutta Italia vada bene… perché c’è l’Ufficio che interpreta… hai capito bene (so che lo sai già)… da noi anche gli Uffici interpretano!!!
Si, i Pubblici Uffici… non bastano i Tribunali, ci si mettono anche gli Uffici.
Se vogliamo andar a “suon di legge” TU dovresti denunciare le munizioni nella quantità, nella tipologia e nella specie… a qualcuno non basta… vuole anche al calibro!
E questo non è legge… la denuncia dovrebbe essere, ad esempio: 10 Munizioni per arma corta, 20 Munizioni per arma lunga a palla in calibro da caccia, etc… che dire?
La legge 110/75 la parola “calibro“, quando richiesta, la mette… il Testo Unico, così come il Regolamento di Esecuzione del Testo Unico quando è NECESSARIO parlare di calibro ne specificano il termine… ma gli Uffici interpretano.
Personalmente nella mia denuncia, alla voce “munizioni” il termine calibro non figura… e come dissi nel ’99 ad un “operatore” che aveva in carico il mio “manoscritto”… “questa è la denuncia, se ravvede ipotesi di reato trasmetta pure“… e dopo quasi 20 anni è ancora così!
Se la legge cambia mi adeguo… ad oggi il calibro delle munizioni NON va (andrebbe) denunciato.
Come (How… non è una “W” ma è importante).
Questa domanda è bellissima… sono molti (troppi) i Pubblici Uffici che impongono al Cittadino l’obbligo della compilazione del modulo previsto… modulo previsto???
E quale legge mi obbliga ad utilizzare il modulo previsto?
Previsto da chi?
Perdonatemi ma questa me la son persa… se io ho una, due, tre o quattro armi, amen, poco importa… faccio attenzione affinché ciò che riscrivo sia corretto (dato che la firma in calce, “il denunciante“, è la mia!!!… non esiste, come moltissimi miei assistiti mi dicono “mi hanno fatto la denuncia“… occhio Signori, la denuncia è di chi firma!
Il Cittadino denunciante sei TU, non chi scrive a macchina!!!)…
Ma se io possiedo 20, 30, 80, 100 armi? Cosa faccio, riscrivo sul modulo?
Perché non dovrei presentare una dichiarazione ben fatta, magari sul mio file word (per citarne un editor di testo) e poi stampata?
Argomento che tratteremo in futuro… ma continuando sul “come”… come effettuare la denuncia?
Per quanto le nostre normative siano molto interpretative, proprio sulla possibilità (o dovere) di denunciare “un qualcosa”, così come CHI DEVE ricevere, nulla (per fortuna) è lasciato al caso!
Pacifico: tu Cittadino che hai acquistato munizioni (in questo caso) ed hai l’obbligo previsto di comunicazione (denuncia) alle Autorità di P.S. DEVI denunciare.
Il tuo competente Ufficio Armi riceve solo il giovedì (aberrazione più totale di un Pubblico Ufficio… cosa c’è di Pubblico???), ma la persona “x” questo giovedì è in ferie e/o malattia?
Non disperare! Vai a casa, scrivi la tua bella PEC (anche il mittente deve avere un indirizzo di posta elettronica certificata altrimenti non ha valore) e sei a posto!
Non hai la PEC… poco male… esiste la Posta Raccomandata!!! Prepara la tua denuncia (firmata), metti tutto in una busta, con destinatario ovviamente il tuo ufficio di P.S. di competenza, vai alla Posta ed invia a mezzo Posta Raccomandata (preferibilmente con ricevuta di ritorno), e conserva la ricevuta… quella è la prova che TU Cittadino Italiano HAI ottemperato agli obblighi previsti dalla legge!
La data e l’ora riportate sulla ricevuta fanno fede.
Eccoti servito il “Come“… frasi del tipo “non è così, io non accetto la denuncia“… (in materia di armi capita almeno una volta nella vita ad ognuno di noi), la risposta deve essere una sola: Cortesemente, Lei Pubblico Ufficio, mi mette per iscritto che Lei NON accetta la denuncia?… Gentilmente Lei la denuncia, così come previsto, la prende in carico, se poi ha da contestarmi un Reato me lo contesta… sempre in base a leggi esistenti.
Con questo non sto dicendo “vado a denunciare un RPG7“… sia ben chiaro… ma se siamo consci del fatto di essere nella ragione, allora…
E poi credimi che pronunciare la frase “io NON accetto la denuncia” è più grave di qualsiasi cosa possa essere scritto nella denuncia stessa!
Un consiglio è una cosa, magari volto dal “padre di famiglia”, può essere anche un conto… l’abuso un’altro!
Attenzione… il mio non vuole essere E NON È un “attacco a chi veste “Pubbliche Funzioni”… ma da Cittadino Onesto è DOVEROSO ed ONOREVOLE non sentire MAI risposte del genere! E Se TU sei Pubblico Ufficio hai il DOVERE, anche morale, di AIUTARE il Cittadino… o almeno questo è il mio pensiero!
Dove (Where).
Competente Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia od in mancanza Stazione Carabinieri).
Quando (When).
Entro 72 ore… già abbondantemente discusso… se le munizioni, come già escusso, le hai già consumate, non occorre nulla.
Perché (Why).
Domanda realmente stupida… ma sono le “5W“… perché la Legge lo prevede, così come nei modi già esposti.
Consumo.
Premessa: il decremento non va comunicato e/o denunciato!
Così come l’eventuale reintegro…
Cosa vuol dire?
Semplice… hai in denuncia 200 munizioni per arma corta, in sede di controllo te ne trovano “0”… che fine hanno fatto?: “Le ho sparate!”… così come andrebbe anche bene “Erano vecchie e le ho disassemblate con il martello cinetico!“… punto!
E su questo punto in moltissimi inorridiranno…
NON ESISTE una legge che mi impone di dimostrare il dove, il come, il quando ed il perché ho consumato le munizioni! (ovvio che se “il perché” è un reato è un altro paio di maniche)… le “5W” me le sono tirate fuori dalla manica io poc’anzi per fare un esempio… tutto qui!
E ti dirò di più… il Foglio di Scarico (termine ormai noto dall’entrata in vigore dei “poligoni privati”… chiamiamoli così) È UNA TUA DICHIARAZIONE!!!
Praticamente al pari di scrivere: oggi ho sparato 200 colpi sul televisore della mia sala da pranzo!
Infatti, un Poligono Privato, non ha la possibilità di CERTIFICARE… il cosiddetto “Foglio di Scarico” altri non è che la TUA dichiarazione, in qualità di Socio di una determinata A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) nella quale attesti di aver consumato “x” cartucce nel calibro…
TU ATTESTI!!!
L’unico ENTE in grado di CERTIFICARE un tuo eventuale consumo di munizionamento sarebbe l’Unione Italiana Tiro a Segno…
A che serve allora?
Eppure Pubblici Uffici chiedono questi “fogli”, ossia le tue autocertificazioni… non sta a me… trai tu le tue conclusioni.