Il consumo delle munizioni entro “72 ore” dall’acquisto – Chiarimento

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in: Come fare per..., Legal

In collaborazione con l’Avvocato Francesco Pandolfi.

Tre mesi esatti dal 23 febbraio 2017.

Proprio in quella data mi dedicai alla stesura di “Acquistare, Detenere, Trasportare e/o Consumare Munizioni e Polveri”, ad oggi l’articolo più consultato e discusso del mio Blog.

Il testo argomentava, in maniera a mio avviso molto semplice e lineare, sul come comportarsi quando nel nostro mondo si parla di “esplodenti”… e le reazioni, non posso negarlo, furono tra le più svariate; in pochissimo tempo mi ritrovai a rispondere a migliaia di domande, con altrettante richieste di chiarimenti, anche su casi abbastanza singolari (e specifici)… mi auguro di aver risposto a tutti.

Ciò che maggiormente però accese le discussioni, ed in alcuni casi l’ira funesta di qualche lettore, fu la mia analisi sull’acquisto delle munizioni da consumare entro le “72 ore”.




Parliamoci chiaro, non è che questa “indicazione temporale” me la son tirata fuori dalla manica… l’italiano è italiano!

Ed anche gli articoli di legge sono scritti, quasi sempre, in lingua italiana:

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’ articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Questo testo, oltre ad essere scritto palesemente in lingua italiana, è il dispositivo contenuto all’interno del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, all’articolo 38, comma 1, così come lo possiamo apprezzare tutti!

Prima era diverso, non avevamo il termine perentorio delle 72 ore, PRIMA leggevamo deve farne immediata denuncia… ma prima NON ci riguarda più… per piacere, i primi noi, cerchiamo di uscire dal “concetto astratto” di interpretazione.

Cosa c’è da interpretare se l’articolo 38 parla chiaro?

Alle ore 20:00 di oggi 23 maggio 2017 acquisto (mai denunciate) 100 munizioni per pistola… entro le ore 19:59 del 26 maggio 2017 dovrò aver espletato gli obblighi previsti da quanto imposto.

E se le 100 munizioni le consumo in poligono prima del 26 maggio, cosa devo fare?

Denuncio forse un qualcosa che non ho più?
(Mi astengo dal commentare una simile assurdità… interpretabile, questa si, come reato)

O forse devo prima denunciare e poi consumare?

Rileggiamo insieme il testo… non lo incollo, basta uno scroll con il mouse… la legge mi impone forse qualche altro “limite” oppure è chiara?

Proprio questa, per fortuna è chiarissima!




Perché tornare allora sull’argomento?

Siete proprio voi, i lettori di questo Blog, a fornirmi gli spunti su “cosa scrivere”… proprio i messaggi di oggi, privati e non, mi hanno imposto di spendere qualche riflessione sull’argomento.

Di pochi giorni fa la pubblicazione di alcuni articoli da parte di testate specialistiche, scritti anche molto bene, sulla “famosa” Sentenza di Cassazione 25597/2013.

Senza replicarne i contenuti (quasi sempre riservati), il “succo” è sempre lo stesso: “La Cassazione ha dato ragione a noi; se compri le munizioni entro 72 ore, e le consumi, non occorre denuncia“.

Strano che occorra la Cassazione per stabilire un qualcosa scritto in lingua italiana.

Beh… proprio in questo specifico caso strano non è!

Per completezza c’è anche da dire una “verità”… l’imputato, come vedremo, è stato anche molto fortunato; quando la vicenda ebbe inizio (nel 2008) il lettore del T.U.L.P.S. non scorgeva affatto il limite temporale delle 72 ore… all’epoca era immediatamente!

Ma se una legge cambia (in questo caso, per fortuna, in meglio)…




I fatti.

Omettendo i nomi, del tutto irrilevanti, Tizio il 5 gennaio del 2008 acquista presso la sua Armeria di fiducia n.10 cartucce “a palla” calibro 10 da caccia

FERMI TUTTI

Nessuno mi urli contro, nessuno si metta a ridere.

Mi sono limitato a trascrivere quanto esposto nel testo della sentenza (allegata)… so benissimo che il calibro 10 NON è calibro venatorio.

Sicuramente si sarà trattato di un errore di battitura…

L’Armeria fa regolare comunicazione alle Autorità di P.S., Tizio NO… le aveva sparate il giorno dopo durante una battuta di caccia al cinghiale.

Egli stesso lo ammette, se le aveva sparate cosa doveva denunciare?

Ma nel 2008 l’articolo 38 non era proprio come oggi; appunto, in base alla specifica indicazione di legge “immediata denuncia” (ribadisco, era il 2008), il Tribunale di Trapani rilevò che:

[…] L’utilizzo delle cartucce entro un periodo di tempo limitato non escludeva la detenzione, iniziata dal momento del loro acquisto presso l’armeria, e il conseguente obbligo di denuncia. […]

Tizio è una delle poche persone che ringrazia i tempi della giustizia!

Infatti, come abbiamo visto prima, nel 2010 l’articolo 38 venne modificato e, in seguito a ricorso per Cassazione, la prima sentenza verrà annullata.

La definizione di reato impossibile che fornisce il Legale Difensore di Tizio è per noi tutti preziosissimaNON ci sono interpretazioni o strane elucubrazioni mentali…

Tradotto in soldoni vuol dire: “Se compri oggi e spari domani, cosa devi denunciare se hai un limite temporale di 72 ore per presentare denuncia”?

La Corte di Cassazione, infatti, annullerà la sentenza impugnata in quanto il reato NON sussiste.

Per chi interessato allego copia della sentenza emessa il 23 ottobre 2012 (puoi consultare il flip sottostante oppure effettuare il download del file in formato .pdf).

Per correttezza mi sono premurato di occultare i nomi dei personaggi coinvolti nella vicenda.




Ma io non sono un giurista… tantomeno un avvocato. Lui si!


Se vivi il mondo delle armi, se frequenti i Social Network, chi sia l’Avvocato Francesco Pandolfi già lo sai.

Proprio su questo Blog, lo scorso 18 febbraio, intervenne con un’intervista telefonica sui “Costi della Difesa Legittima“.

Quando questa stessa mattina lo contattai rappresentando l’esigenza di chiarire, anche sotto l’aspetto legale, l’importanza di questa sentenza… beh, come sempre dimostra di essere il Professionista vicino al nostro mondo.

Di seguito le sue parole:

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione 1 penale, n. 25597 dell’11.06.2013; udienza 23 ottobre 2012.

 

L’antefatto

Lo spunto della pronuncia in commento è la sentenza del 18 giugno 2010 del Tribunale di Trapani, con la quale Tizio è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’articolo 697 cod. pen. per avere detenuto dieci cartucce a palla cal. 10 da caccia, senza averne fatto denuncia all’autorita’ di P.S. Tizio è stato inoltre condannato alla pena di cento euro di ammenda.

 

L’interessato reagisce e decide di proporre ricorso: a questo proposito inserisce vari motivi di impugnazione contro la prima sentenza: il quarto di questi viene selezionato dalla Suprema Corte ed accolto.

 

Vediamo da vicino questo specifico motivo.

Stando alla tesi del ricorrente, vista la modifica normativa dell’articolo 38 comma 1. T.U.L.P.S. la denuncia deve essere sporta non più immediatamente ma entro settantadue ore.

In concreto, passando dalla teoria alla pratica su questo nuovo principio, la sua condotta doveva essere qualificata come “reato impossibile” per essere state le cartucce utilizzate il giorno dopo e per non essere l’azione (venuta meno la detenzione entro le settantadue ore previste) idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

 

Il ragionamento della Corte:

Come anticipato, la Corte esamina attentamente i quattro motivi di ricorso ed accoglie il quarto, assorbendo i primi tre.

In pratica, per la Corte il reato di omessa denuncia della detenzione non esiste nel caso commentato.

Vediamo perché.

All’imputato e’ contestato di avere omesso di denunciare la detenzione di dieci cartucce a palla calibro 10 per fucile da caccia, il cui acquisto il medesimo ha effettuato il data xxxxx presso l’armeria di Caio (che l’ha comunicato alla Questura) e il cui utilizzo e’ avvenuto il giorno successivo all’acquisto in occasione di una battuta di caccia fatta dallo stesso con lo zio Sempronio.

La circostanza dell’avvenuto utilizzo delle cartucce, non denunciate, “entro un lasso di tempo abbastanza limitato” e’ stata valutata dal Tribunale che l’ha ritenuta non rilevante al fine della ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, essendo oggetto della denuncia la detenzione delle munizioni iniziata nel momento del loro acquisto.

La Corte è però chiara: con tale argomento il Tribunale ha violato la legge, avendo trascurato l’intervenuta modifica normativa del T.U.L.P.S. e la combinazione di questa modifica con le norme penali più favorevoli al reo.

 

Ora, volendo leggere questa modifica ricorrendo a “tecnicismi giuridici”, diremmo che tale novella normativa è stata approvata con Regio Decreto n. 773, articolo 38, comma 1 del 1931, ad opera del Decreto Legislativo n. 204 del 2010 articolo 3 che, a sua volta, ha attuato la direttiva 2008/51/CE, che aveva modificato la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

 

Volendo rimanere invece sul linguaggio semplice, potremmo tradurre dicendo che, grazie a questa modifica, all’obbligo di immediata denuncia e’ sostituito l’obbligo di “denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita’”.

 

Il risvolto pratico:

La novità normativa porta, nel caso esaminato:

1) ad una diversa regolazione del termine di presentazione della denuncia,

2) cambia la norma in senso più favorevole al reo,

3) rende applicabile, nella successione di leggi, quella più favorevole al reo,

4) esclude la contravvenzione per mancanza dell’elemento oggettivo del reato,

5) la sentenza di primo grado viene annullata perché il fatto non sussiste.

Avv. Francesco Pandolfi
mail: francesco.pandolfi66@gmail.com
mobile: 3286090590

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