Le armi “di libera vendita” NON esistono!

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Dal portale “miaconsulenza.it”

A cura dell’Avvocato Francesco Pandolfi

 

Nel luglio xxxx compro attraverso un sito spagnolo una carabina ad aria compressa di marca Gxxx modello Wxxxx con espresso riferimento “DEPOTENZIATA” con potenza di 7,5 Joule.

Mi viene chiesto il documento di identità ed il C.F.

Mi vengono poi contestati i reati di violazione del divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, detenzione di arma clandestina, cessione di arma clandestina, avendola regalata ad un mio amico.

Come posso muovermi, atteso che ero e sono possessore di porto armi uso caccia, ho comprato l’arma con scheda tecnica che riporta inferiore a 7,5 joule ma che da esame è risultata essere di 10,1 joule su analoga arma sequestrata a xxxxx (l’inchiesta è partita da xxxxx).

Chiedo come poter affrontare questa situazione.




 

Il caso rappresentato dal lettore non è affatto inconsueto nella nostra realtà italiana.

Un dato dovrebbe far riflettere a monte di una qualsiasi analisi: negli ultimi 10 anni oltre il 70% dei procedimenti penali che vedono coinvolte armi hanno come “attrici protagoniste” ciò che per MERI FINI COMMERCIALI vengono definite “armi di libera vendita” o “depotenziate”.

Perché meri fini commerciali?
Le “armi di libera vendita” NON esistono!

Con il decreto 9 agosto 2001, n. 362, vengono disciplinate dal Ministero dell’Interno tutta una serie di “armi” (aria compressa o gas compressi aventi determinate caratteristiche, repliche ad avancarica ad una sola canna, etc.), di fatto non soggette ad alcuna denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza… attenzione… ARMI!

La scelta del legislatore nell’annoverare tali “oggetti” anche nel corpo della L.110/75 mantenendo la definizione “armi”, nello specifico “armi con modesta capacità offensiva”, NON deve trarre in inganno il cittadino che con ingenuità (mi si perdoni il termine) potrebbe porre in essere comportamenti del tutto illeciti.

Le “armi con modesta capacità offensiva” (così si chiamano!) hanno l’OBBLIGO, ad esempio, di essere dotate di contrassegno matricolare univoco ed “apposita punzonatura distintiva” del Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (C.N.).

Come vanno custodite?
Con l’ormai più che nota diligenza del “buon padre di famiglia”.

Possono essere acquistate “online” (e/o per corrispondenza) oppure importate?
Assolutamente NO!… O per meglio dire, non tra privati.

Come comportarsi in caso di cessione tra due soggetti privati?
Cedente e cessionario dovranno redigere (e conservare) una scrittura privata nella quale verranno riportati tutti gli elementi distintivi dell’arma (marca, modello, matricola, etc.) per eventualmente dar prova agli organi preposti della cessione stessa.

Il legislatore non definisce questi strumenti “giocattoli” ma “armi”, e su questa differenza apparentemente insignificante dobbiamo prestare MOLTA attenzione.

Come detto in precedenza, fin dalla loro introduzione sul mercato italiano, tutti (specie per chi esercita attività di commercio) abbiamo assistito alla “comparsa” di una nuova categoria: le “armi di libera vendita”… Definizione legalmente inesistente…

L’argomento non è di così semplice e schematica trattazione… Voglio permettermi di dare due spunti di riflessione:

  1. Per l’acquisto di tali oggetti occorre la maggiore età, esibizione di valido documento d’identità… E l’armiere, cosa fa l’armiere? Registrerà forse il movimento sul proprio registro delle operazioni giornaliere?
  2. Se io che acquisto sono soggetto (ad esempio) ad un provvedimento di “Diniego detenzione armi”, posso legittimamente detenere tali oggetti?

Tornando al quesito originario, al lettore che purtroppo sta vivendo la triste realtà dell’indagato, consiglio vivamente di rivolgersi ad un bravo Consulente Tecnico, specie per l’esame condotto sull’arma e per i capi d’incolpazione inerenti le armi clandestine.

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